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L’astensione obbligatoria dal lavoro: il congedo per maternità

di mammenellarete - 25.02.2009 - Scrivici

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Quando una mamma lavora viene involontariamente a crearsi una situazione a volte molto disorganizzata e stressante, in quanto si deve comunque cercare di gestire la famiglia (soprattutto i bambini), la casa, dedicarsi al lavoro (per l’appunto) ed essere sempre attenta anche alle sue esigenze personali. Molte volte una donna in gravidanza, quando non ci sono rilevanti rischi e complicanze per il suo stato interessante, continua a dedicarsi alla sua attività lavorativa d’ufficio o manuale che sia. Non bisogna dimenticare che si una lavoratrice in gravidanza, gode di diritti previsti dalla legge che servono a tutelarla, in questi nove mesi ed anche dopo il parto, per darle la possibilità di accudire il bambino e quindi di allattarlo.

 

Una donna in gravidanza, quindi, può optare per l’alternativa più giusta per la sua situazione: se ad esempio negli ultimi mesi della gravidanza la fatica del lavoro è insostenibile, può scegliere la prima o, spostarsi verso la seconda quando non ci sono particolari complicanze nella gravidanza e si ha il desiderio di dedicare più tempo al bambino dopo la sua nascita.

 

“la scelta della lavoratrice può essere esercitata se: il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente (L. 626) attestano che tale scelta non reca danni alla salute della madre e del nascituro”

 

“nulla cambia per la misura dell'indennità e della contribuzione figurativa. La misura è pari all'80% del trattamento economico. Alcuni Contratti Collettivi prevedono il 100% del trattamento economico”.

 

Del diritto di astensione obbligatoria possono godere, sia le lavoratrici dipendenti che quelle a progetto; le lavoratrici autonome, invece, non sono obbligate ad interrompere la loro attività lavorativa. Per quanto riguarda le madri adottive ed affidatarie, anche esse possono godere del congedo per maternità che è di tre mesi, successivi all’entrata del bambino in famiglia, ma solo se questo non ha superato i sei anni di età.

 

Anche per il papà vi è la possibilità del “congedo per paternità” di cui può godere nei tre mesi successivi alla nascita del figlio ma solo in alcuni casi particolari:

 

- per morte o grave infermità della madre; - quando la madre abbandona il figlio; - quando il figlio è stato affidato esclusivamente al padre.

 

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