Una donna in gravidanza, quindi, può optare per l’alternativa più giusta per la sua situazione: se ad esempio negli ultimi mesi della gravidanza la fatica del lavoro è insostenibile, può scegliere la prima o, spostarsi verso la seconda quando non ci sono particolari complicanze nella gravidanza e si ha il desiderio di dedicare più tempo al bambino dopo la sua nascita.
“la scelta della lavoratrice può essere esercitata se: il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente (L. 626) attestano che tale scelta non reca danni alla salute della madre e del nascituro”
“nulla cambia per la misura dell'indennità e della contribuzione figurativa. La misura è pari all'80% del trattamento economico. Alcuni Contratti Collettivi prevedono il 100% del trattamento economico”.
Del diritto di astensione obbligatoria possono godere, sia le lavoratrici dipendenti che quelle a progetto; le lavoratrici autonome, invece, non sono obbligate ad interrompere la loro attività lavorativa. Per quanto riguarda le madri adottive ed affidatarie, anche esse possono godere del congedo per maternità che è di tre mesi, successivi all’entrata del bambino in famiglia, ma solo se questo non ha superato i sei anni di età.
Anche per il papà vi è la possibilità del “congedo per paternità” di cui può godere nei tre mesi successivi alla nascita del figlio ma solo in alcuni casi particolari:
- per morte o grave infermità della madre; - quando la madre abbandona il figlio; - quando il figlio è stato affidato esclusivamente al padre.
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