- in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pericolose e inadatte alla salute della donna e del bambino che aspetta;
- quando alla lavoratrice che svolge lavori di fatica, pericolosi o insalubri non possa essere assegnato un ruolo diverso e più consono al periodo della gravidanza (l'astensione, in questo caso, può protrarsi fino a 7 mesi dopo il parto);
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La mamma in attesa che vive una di queste situazioni può informarsi su tutto ciò che concerne il congedo per maternità e far richiesta dell'autorizzazione all'astensione obbligatoria anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di residenza.
I documenti necessari per presentare la richiesta di astensione per complicazioni durante la gravidanza sono i seguenti:
- domanda espressa di astensione obbligatoria anticipata (utilizzando a tal fine il modello rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro stessa debitamente compilato);
- certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. o dalla struttura sanitaria delegata riportante le generalità della lavoratrice, la denominazione e la sede dell'azienda ove l'interessata presta la propria attività lavorativa, il mese di gestazione alla data della visita medica, la data presunta del parto, la diagnosi specifica comprovante lo stato di gravidanza a rischio e la prognosi.
Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. All'atto della ricezione della documentazione, la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia una ricevuta in duplice copia: una per la madre lavoratrice e una da consegnare al datore di lavoro. Se entro 7 giorni non viene emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta. La richiesta di autorizzazione all'astensione anticipata per le particolari condizioni ambientali sul posto di lavoro, invece, deve essere presentata dal datore di lavoro una volta accertata (secondo il documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del medico competente e del RSSL) l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice con una mansione più consona all'interno della struttura aziendale.
La Direzione Provinciale del Lavoro ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari presso l'azienda e/o di delegare alle ASL competenti accertamenti di carattere sanitario.
Nel caso in cui la richiesta del datore di lavoro per condizioni insalubri e pericolose per la madre fosse abbinata a un certificato medico comprovante la gravidanza a rischio della lavoratrice, la Direzione Provinciale del Lavoro potrà prolungare l'eventuale astensione dal lavoro fino al 7 mese dopo il parto per le condizioni lavorative non consone allo stato di gravidanza.